Art. 13.
(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del master di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria).

      1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, ai fini dell'equipollenza

 

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del proprio titolo di studio al master di esperto di cui agli articoli 6 e 8. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute ai sensi del comma 5, previo parere obbligatorio della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. L'interessato può comunicare l'ottenuto riconoscimento agli ordini professionali di appartenenza.
      2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione dei titoli posseduti ai fini del riconoscimento e dell'equipollenza al master di esperto nelle medicine non convenzionali, ai sensi del comma 1.
      3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai princìpi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, svolge i seguenti compiti:

          a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;

          b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;

          c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

          d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali e non statali, o presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;

          e) esprime parere obbligatorio alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del master di esperto, ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'articolo 5.

      4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

 

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          b) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

          c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) due membri, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza dei medici chirurghi;

          e) un membro, esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in rappresentanza degli odontoiatri;

          f) un membro, esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione degli ordini dei medici veterinari;

          g) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dal Ministro della salute, sentita la CRUI;

          h) un membro per ciascuno degli indirizzi di cui all'articolo 6, designato d'intesa dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali. Per quanto concerne la medicina omeopatica gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.

      5. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
      6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica sei anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
      7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

 

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      8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.